Sez. 5, Sentenza n. 20748 del 25/09/2006 (Rv. 593688 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI | Reddito d'impresa - Associazione in partecipazione - Indeterminabilità dell'apporto degli associati - Conseguenze - Importi dedotti a titolo di utili erogati in favore degli associati in partecipazione - Valutazione di congruità - Ammissibilità.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI
In tema di accertamento delle imposte sul reddito, legittimamente l'Ufficio procede, ai sensi dell'art. 39, primo comma, lettera d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, alla riduzione delle somme portate in deduzione dal reddito d'impresa, ai sensi dell'art. 62 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, in quanto erogate a titolo di utili in favore degli associati in partecipazione, ove l'entità di tali compensi appaia ingiustificata, in relazione all'indeterminabilità dell'apporto fornito dagli associati all'impresa: spetta infatti all'Amministrazione finanziaria, indipendentemente dalla sussistenza di irregolarità nella tenuta delle scritture contabili o di vizi negli atti compiuti nell'esercizio dell'impresa, valutare la congruità dei costi esposti in bilancio e nelle dichiarazioni e procedere alla loro rettifica, ove risultino sproporzionati rispetto ai ricavi o all'oggetto dell'impresa.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 62, Cod. Civ. art. 2549
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)