Sez. 1, Sentenza n. 2137 del 07/10/1987 Ud. (dep. 18/02/1988) Rv. 177655 - 01
PROVA PENALE - IMPUTATO - COMPORTAMENTO PROCESSUALE ED EXTRAPROCESSUALE - TESTIMONI - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE - INATTENDIBILITÀ O IRRILEVANZA DELLE TESTIMONIANZE E DELLE DICHIARAZIONE - DEDUCIBILITÀ - CONDIZIONI.*
PROVA PENALE - IMPUTATO - COMPORTAMENTO PROCESSUALE ED EXTRAPROCESSUALE - TESTIMONI - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE - INATTENDIBILITÀ O IRRILEVANZA DELLE TESTIMONIANZE E DELLE DICHIARAZIONE - DEDUCIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Il giudizio sull'inattendibilità delle testimonianze o sulla loro irrilevanza deve essere fondato sull'esistenza di fatti certi che contrastino in modo irrefutabile con il contenuto delle stesse o che le rendano inefficaci ai fini della decisione. Tale inattendibilità o irrilevanza non può dedursi dall'asserito contrasto con le dichiarazioni dell'imputato non riscontrate aliunde, ma ritenute non veritiere dallo stesso giudice, perché la stessa falsità delle dichiarazioni non può configurarsi come ostacolo a provare fatti che sono in contrasto con la dichiarazione stessa. (V mass n 105249; (V mass n 131441; (V mass n 157554; (V mass n 166712).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)