Sez. 4, Sentenza n. 245 del 06/10/1988 Ud. (dep. 12/01/1989) Rv. 180133 - 01
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - PROVE - DEPOSIZIONE DI TESTE OCULARE - ATTENDIBILITÀ O INATTENDIBILITÀ - VALUTAZIONE - CRITERI - FATTISPECIE.*
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - PROVE - DEPOSIZIONE DI TESTE OCULARE - ATTENDIBILITÀ O INATTENDIBILITÀ - VALUTAZIONE - CRITERI - FATTISPECIE.*
In tema di motivazione della sentenza, il ripudio del contenuto della deposizione di un (unico) teste oculare dell'evento dedotto in causa, può essere giustificato o per inverosimiglianza, fatta palese dalle riferite modalità dell'accaduto (siccome portate alla conoscenza dei giudici e pur depurate dagli elementi emotivi, che spesso accompagnano la percezione di fatti drammatici) o per insanabile contrasto con altre emergenze processuali (da considerarsi oggettivamente). (fattispecie di infortunio sul lavoro causato da un violento getto sprigionatosi da una lancia idrodinamica che, azionata da un compressore, posto in moto intempestivamente, aveva causato lesioni mortali ad un operaio; la ricostruzione dell'accaduto, fornita dall'unico teste oculare, era stata, dal giudice di appello, disattesa senza che i parametri valutativi, in massima sintetizzati, fossero stati, per una serie di considerazioni sviluppate dalla Corte, adeguatamente applicati). (V mass n 177655; (V mass n 145564).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 475
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)