Sez. U, Sentenza n. 751 del 06/04/1964 (Rv. 301054 - 01)
NOBILTA E ORDINI CAVALLERESCHI - CONCESSIONE, RICONOSCIMENTO, USO E PERDITA DELLE DISTINZIONI NOBILIARI - DOMANDE E RICORSI - ACCERTAMENTO DEL DIRITTO AD UN TITOLO NOBILIARE - COGNOMIZZAZIONE DEL PREDICATO - PROCEDURA DI RETTIFICA DEGLI ATTI DI STATO CIVILE - ESCLUSIONE - GIUDIZIO ORDINARIO - NECESSITA*
NOBILTA E ORDINI CAVALLERESCHI - CONCESSIONE, RICONOSCIMENTO, USO E PERDITA DELLE DISTINZIONI NOBILIARI - DOMANDE E RICORSI - ACCERTAMENTO DEL DIRITTO AD UN TITOLO NOBILIARE - COGNOMIZZAZIONE DEL PREDICATO - PROCEDURA DI RETTIFICA DEGLI ATTI DI STATO CIVILE - ESCLUSIONE - GIUDIZIO ORDINARIO - NECESSITA*
Il procedimento di rettifica di Atti dello stato civile e previsto solo per la correzione di eventuali errori materiali e per la eliminazione di possibili omissioni, e non puo pertanto essere utilizzato per l'accertamento della spettanza di un titolo nobiliare e per l'aggiunta al cognome del predicato corrispondente. Le istanze relative a tali oggetti richiedono indagini di merito e approfonditi esami della documentazione prodotta dal richiedente, nonche dei principi che governano la materia, e debbono, quindi, essere proposte col rito ordinario. (157-61 2087-61).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 454 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)