diritto.io

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 11204 del 08/05/2017 (Rv. 644165 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE | Procedimento civile - Cessazione della materia del contendere - Accoglimento dell'istanza di correzione di errore materiale in relazione alla stessa decisione – Cessazione della materia del contendere - Inammissibilità del ricorso per cassazione – Fondamento.
Stato
decisa il 2017-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644165-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE

All'accoglimento dell'istanza di correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza impugnata con ricorso per cassazione che determini la cessazione della materia del contendere consegue l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto l'interesse ad agire, e quindi anche l'interesse ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l'azione (o l'impugnazione), ma anche al momento della decisione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)