Sez. 2, Sentenza n. 23515 del 12/11/2007 (Rv. 600579 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO | Ricorso per cassazione - Intervenuta revocazione della sentenza nel senso voluto dal ricorrente - Effetti - Carenza di interesse del ricorrente - Inammissibilità del ricorso - Sussistenza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO
In tema di giudizio di cassazione, nel caso in cui la sentenza impugnata sia stata riformata nel senso voluto dal ricorrente - per avere la corte di appello modificato in sede di giudizio di revocazione (articolo 395 cod. proc. civ.) la propria sentenza fatta oggetto di ricorso di legittimità - questi ha perso qualsiasi interesse ad una pronuncia sul proprio ricorso, che, per tale ragione, va dichiarato inammissibile.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)