Sez. 3, Sentenza n. 6281 del 16/12/1987 Ud. (dep. 26/05/1988) Rv. 178452 - 01
EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA - CONDONO EDILIZIO - ESTINZIONE DEL REATO A SEGUITO DI RILASCIO DI CONCESSIONE IN SANATORIA - APPLICABILITÀ ANCHE NEL CASO DI CONCESSIONE IN SANATORIA RILASCIATA IN EPOCA ANTECEDENTE ALLA LEGGE SUL CONDONO EDILIZIO - RATIO.*
EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA - CONDONO EDILIZIO - ESTINZIONE DEL REATO A SEGUITO DI RILASCIO DI CONCESSIONE IN SANATORIA - APPLICABILITÀ ANCHE NEL CASO DI CONCESSIONE IN SANATORIA RILASCIATA IN EPOCA ANTECEDENTE ALLA LEGGE SUL CONDONO EDILIZIO - RATIO.*
La concessione in sanatoria chiesta ed ottenuta prima della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sul cosiddetto condono edilizio, ha parimenti l'efficacia estintiva del reato contravvenzionale ai sensi dell'art. 22 stessa legge. Ciò perché, trattandosi di legge più favorevole (non fosse altro perché determina l'Estinzione del reato) e non essendo ammissibile la richiesta di una nuova concessione in sanatoria da parte di chi questa abbia ottenuto in virtù della precedente normativa, una diversa soluzione determinerebbe una inammissibile disparità di trattamento in violazione dell'art. 3 della Costituzione. Nè ha Rilevanza la differente entità del contributo previsto dalla nuova normativa, in quanto non è dal pagamento della somma dovuta, ma dal rilascio della concessione in sanatoria che deriva l'Estinzione del reato. (Conf mass n 173872, sez. III, 23.10.87, ric. Caretto).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)