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Sez. 3, Sentenza n. 21472 del 02/07/1986 Ud. (dep. 06/10/1986) Rv. 173872 - 01

EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA - CONDONO EDILIZIO - ESTINZIONE DEL REATO A SEGUITO DI RILASCIO DI CONCESSIONE IN SANATORIA - APPLICABILITÀ ANCHE NEL CASO DI CONCESSIONE IN SANATORIA RILASCIATA IN EPOCA ANTECEDENTE L'ENTRATA IN VIGORE DELLE NORME INNOVATRICI - RATIO.*
Stato
decisa il 1986-07-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/173872-01

EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA - CONDONO EDILIZIO - ESTINZIONE DEL REATO A SEGUITO DI RILASCIO DI CONCESSIONE IN SANATORIA - APPLICABILITÀ ANCHE NEL CASO DI CONCESSIONE IN SANATORIA RILASCIATA IN EPOCA ANTECEDENTE L'ENTRATA IN VIGORE DELLE NORME INNOVATRICI - RATIO.*

La norma dell'art. 22, terzo comma, legge 28 febbraio 1985, n. 47, secondo la quale "il rilascio in sanatoria delle concessioni estingue i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti", è applicabile anche al caso di concessione in sanatoria rilasciata in epoca antecedente la sua entrata in vigore. Infatti, poiché è sopraggiunta una causa di Estinzione del reato in virtù di una norma innovatrice più favorevole all'imputato, ai sensi dell'art. 2 cod. pen. questi deve beneficiarne fino a quando non sia intervenuta sentenza passata in giudicato.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 22 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)