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Sez. 6, Sentenza n. 1994 del 19/05/1995 Cc. (dep. 17/07/1995) Rv. 202828 - 01

Misure cautelari - Personali - Estinzione - Termini di durata massima della custodia cautelare - Proroga | Forme di cui all'art. 127 cod. proc. pen. - Osservanza - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-05-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202828-01

Misure cautelari - Personali - Estinzione - Termini di durata massima della custodia cautelare - Proroga

Nel procedimento previsto dall'art. 305 comma 2 cod. proc. pen. per la proroga della custodia cautelare - non essendo ad esso applicabili le formalità previste dall'art. 127 cod. proc. pen. - non è assicurata l'instaurazione di un vero e proprio contraddittorio, tenendo la norma a far partecipe di esso la difesa tecnica dell'indagato, onde raccoglierne l'eventuale opinione. Ne consegue che l'espressione "sentito il difensore", contenuta nell'art. 305 comma 2 cit., va intesa nel senso che è sufficiente che la difesa sia stata resa, anche informalmente, edotta della richiesta di proroga ed abbia perciò manifestata la sua posizione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 305 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 305 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)