Sez. 1, Sentenza n. 41757 del 18/11/2002 Cc. (dep. 12/12/2002) Rv. 223462 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - PROROGA | Misure cautelari - Personali - Termini di durata massima della custodia cautelare - Proroga richiesta dal P.M. ai sensi dell'art 305, comma 2, c.p.p. - Rispetto delle norme generali in tema di procedura camerale - Necessità - Esclusione - "Ratio" - Indagato assistito da due difensori - Avviso notificato ad uno solo dei due difensori - Nullità- Esclusione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - PROROGA
In tema di proroga della custodia cautelare in carcere ai sensi dell'art. 305, comma 2, c.p.p., non costituisce motivo di nullità dell'ordinanza adottata dal g.i.p. l'omesso avviso di fissazione dell'udienza camerale ad uno dei due difensori di fiducia nominati dall'indagato. La norma, nella sua formulazione letterale ("sentito...il difensore"), esclude la necessità delle varie formalità stabilite per le udienze in camera di consiglio dall'art. 127 c.p.p. e, per evidenti ragioni d'urgenza, introduce un modulo procedimentale semplificato, rimettendo al giudice la scelta delle forme in concreto più opportune in relazione alle necessità del caso, con l'unico limite del rispetto di un effettivo e concreto contraddittorio, da assicurare, sia pure in modo celere e informale, tra pubblico ministero e difensore.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 305 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 305 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)