diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2890 del 18/03/1991 (Rv. 471311 - 01)

Fidejussione - Validità | Cosiddetta fidejussione "omnibus" - Principio della buona fede contrattuale - Applicabilità - Conseguenze.
Stato
decisa il 1991-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/471311-01

Fidejussione - Validità

Con riguardo ad una cosiddetta fidejussione "omnibus", a garanzia dello scoperto di conto corrente bancario di un imprenditore, il contratto intercorso tra la banca ed il fidejussore, il cui oggetto è determinabile "per relationem" sulla base del consueto modello di attività creditizia, è integrato "ex lege" (art. 1374 cod. civ.) dal canone normativo della buona fede contrattuale (art. 1375 cod. civ.), che vincola le parti anche "al di là" e "contro" la loro volontà. Pertanto, la richiesta della banca di essere garantita dal fidejussore, in relazione ad operazioni di credito che siano frutto di illecite iniziative di propri funzionari (nella specie, erano stati pagati assegni scoperti per un ammontare complessivo molto più elevato del fido, senza contabilizzazione sul conto), contrasta con detto canone, per cui ad essa può utilmente opporsi la "exceptio doli".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1374, Cod. Civ. art. 1375

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)