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Sez. 3, Sentenza n. 5885 del 09/05/2000 (Rv. 536313 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Deduzione di questione riguardante la giurisdizione - Rimessione alle Sezioni Unite - Condizioni - Fattispecie riguardante impugnazione della decisione emessa in sede disciplinare dalla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.
Stato
decisa il 2000-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/536313-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE

Le questioni attinenti alla giurisdizione che vanno decise dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono, a norma dell'art. 374 cod. proc. civ., esclusivamente quelle di cui agli artt. 360 n. 1 e 362 cod. proc. civ. e la deduzione, come motivo di ricorso per Cassazione, di una questione riguardante la giurisdizione non può farsi se non sotto il profilo della violazione delle norme che la regolano; ne consegue che non va rimesso alle Sezioni Unite il ricorso proposto avverso una decisione disciplinare della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie col quale si chieda una pronuncia che, disapplicato l'art. 68 d.P.R. n. 221 del 1950, ovvero ritenuta l'illegittimità costituzionale dell'art. 19 D.Lgs.C.P.S. n. 233 del 1946, dichiari che avverso la suddetta decisione è ammessa l'impugnativa dinanzi al tribunale ordinario, giacché in tal caso non viene censurata la decisione della Commissione per mancato rispetto delle norme sulla giurisdizione, bensì il sistema procedimentale disciplinare, e cioè le norme che non consentono l'impugnazione della decisione "de qua" dinanzi al tribunale, mentre, per poter porre la questione di giurisdizione nei termini normativi prospettati, il ricorrente avrebbe dovuto impugnare la decisione della Commissione dinanzi al Tribunale ordinario e, ove il tribunale avesse declinato la propria giurisdizione, investire con regolamento di giurisdizione le S.U. della S.C. riproponendo le stesse questioni disattese dal giudice di merito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 374, DPR 05/04/1950 num. 221 art. 68, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 13/09/1946 num. 233 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)