Sez. 3, Sentenza n. 1609 del 19/03/1979 (Rv. 397957 - 01)
PROVA CIVILE - INFORMAZIONI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - RICHIESTA - FUNZIONE - CONDIZIONI - TASSATIVITA - CARATTERE SOSTITUTIVO DELL'ONERE PROBATORIO DELLA PARTE - ESCLUSIONE.*
PROVA CIVILE - INFORMAZIONI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - RICHIESTA - FUNZIONE - CONDIZIONI - TASSATIVITA - CARATTERE SOSTITUTIVO DELL'ONERE PROBATORIO DELLA PARTE - ESCLUSIONE.*
La richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione ha l'unica funzione di acquisizione al processo di documenti che alla parte non sia possibile esibire in giudizio. Si tratta, invero, della facolta di Esercizio di poteri inquisitori, di norma incompatibili col principio dispositivo e che, di conseguenza, non si puo estendere oltre l'ipotesi tassativamente prevista al fine di completare il materiale probatorio insufficiente, giacche la detta facolta non puo essere considerata attivita sostitutiva dell'onus probandi incombente alla parte. (Conf 2044/76, mass n 380875; (Conf 3302/75, mass n 377426; (Conf 3292/75, mass n 377407).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 213
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)