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Sez. 2, Sentenza n. 2500 del 21/07/1972 (Rv. 359982 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - REVOCA DELLA PENSIONE - IN GENERE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1972-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/359982-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - REVOCA DELLA PENSIONE - IN GENERE - CRITERI.*

Ai fini della revoca della pensione di invalidita, e necessario confrontare le condizioni del soggetto al momento in cui gli venne concessa la pensione con quelle sussistenti al momento nel quale la revoca dovrebbe essere disposta, tenendosi presente, peraltro, che la misura della capacita di guadagno sia ai fini della concessione come della revoca della pensione di invalidita deve essere determinata in base a criteri non soltanto medico-legali, ma anche in base a criteri di natura soggettiva (sesso, eta, attitudini ecc) ed economico sociali, poiche le nozioni di capacita di guadagno e capacita di lavoro non coincidono, in quanto la prima, involgendo un concetto piu ampio, include fra i suoi componenti altri fattori, anche estrinseci, incidenti sulle concrete possibilita del lavoratore di utilizzare, senza usura, le sue residue energie in occupazioni confacenti alle sue attitudini continuativamente ed in modo da conseguire, di regola, un guadagno superiore a quello fissato dalla legge per il conseguimento del diritto alla pensione.*

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)