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Sez. L, Sentenza n. 3851 del 25/11/1974 (Rv. 372387 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - REVOCA DELLA PENSIONE - IN GENERE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1974-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/372387-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - REVOCA DELLA PENSIONE - IN GENERE - CONDIZIONI.*

Ai sensi del secondo comma dell'art 10 del RDL 14 aprile 1939 n 636, la pensione di invalidita e soppressa quando la capacita di guadagno del pensionato cessi di essere inferiore ai limiti indicati al primo comma. La revoca della pensione di invalidita e quindi, subordinata alla condizione del riacquisto da parte del pensionato, della capacita di guadagno, che puo conseguire tanto ad un effettivo miglioramento delle condizioni di salute dell'assicurato quanto ad un proficuo, continuativo e non usurante riadattamento del pensionato al lavoro, cosi che allo stesso diventi possibile prestare utilmente le sue residue energie in un'occupazione confacente alle sue attitudini, con una retribuzione tale da far ritenere concretamente riacquistata una capacita di guadagno superiore a quella fissata per il conseguimento del diritto alla pensione. (V 2500'72, mass n 359982).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)