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Sez. 5, Ordinanza n. 19577 del 13/09/2006 (Rv. 593917 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE | Notificazione eseguita dall'avvocato secondo la legge n. 53 del 1994 - Requisiti posti dall'art. 3.
Stato
decisa il 2006-09-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593917-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE

Ai fini della notificazione eseguita dagli avvocati secondo la legge 21 gennaio 1994, n. 53, ai sensi dell'art. 3 l'originale del ricorso deve recare la relazione di notificazione redatta dal difensore, con la espressa menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale sia stata spedita la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento, nonché il timbro di vidimazione del detto ufficio postale.

Riferimenti normativi: Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)