Sez. 3, Sentenza n. 10272 del 20/05/2015 (Rv. 635428 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE | Notificazione eseguita dall'avvocato - Art. 4 della legge n. 53 del 1994 - Identificazione del notificante - Modalità.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE
In tema di notificazione ex art. 4 della legge 21 gennaio 1994, n. 53, qualora nella relata manchino le generalità e la sottoscrizione dell'avvocato notificante, la sua identificazione, necessaria al fine di verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi indispensabili, può avvenire in base alla sottoscrizione, da parte sua, dell'atto notificato e vidimato dal consiglio dell'ordine, unitamente al richiamo al numero di registro cronologico ed all'autorizzazione del consiglio dell'ordine, immediatamente precedenti la relazione di notifica e la firma della persona abilitata a ricevere l'atto.
Riferimenti normativi: Legge 21/01/1994 num. 53 art. 4, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 11, Legge 12/11/2011 num. 183 art. 25 com. 3 lett. C, Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 19 n. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)