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Sez. 2, Sentenza n. 5179 del 09/05/1991 (Rv. 472074 - 01)

Contratti in genere - Invalidità - Nullità del contratto - Azione di nullità - Legittimazione. | Vendita da parte di un coniuge della quota di comproprietà indivisa dell'abitazione familiare - Azione di nullità esperita dall'altro coniuge in regime di separazione - Collegamento dell'azione con la tutela di determinate esigenze - Sopravvenienza, in corso di causa, della morte del coniuge convenuto - Qualità di unico erede del coniuge attore - Rilevanza in ordine alla legittimazione, all'interesse ad agire del coniuge attore nonché all'integrità del contraddittorio - Esclusione.
Stato
decisa il 1991-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/472074-01

Contratti in genere - Invalidità - Nullità del contratto - Azione di nullità - Legittimazione.

Qualora un coniuge, in regime di separazione, esperisca azione di nullità, nei confronti dell'altro coniuge e del terzo acquirente, con riguardo al contratto con cui il primo abbia venduto al secondo la quota di comproprietà indivisa dell'abitazione familiare, e tale azione si ricolleghi alle esigenze di escludere un estraneo dalla comunione, di conservare il godimento di detta abitazione e di tutelare il credito di mantenimento, la sopravvenienza, in corso di causa, della morte del coniuge convenuto, nonché l'assunzione da parte del coniuge attore della qualità di unico erede, non incidono sulla legittimazione ad agire di quest'ultimo, né sul suo interesse ad agire, tenendo conto della persistenza di alcune delle indicate esigenze, e nemmeno incidono sull'integrità del contraddittorio, dato che la domanda di nullità di un contratto, avendo natura accertativa e non costitutiva, è proponibile anche nei confronti di uno soltanto dei contraenti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 536, Cod. Civ. art. 540 CORTE COST., Cod. Civ. art. 565 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1421, Cod. Civ. art. 2740, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 110

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)