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Sez. 1 - , Sentenza n. 19804 del 04/10/2016 (Rv. 641841 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - IN GENERE | Litisconsorzio necessario - Ricorrenza - Ragioni - Azione di nullità contrattuale - Proposta da un terzo nei confronti di un contratto stipulato "inter alios" - Litisconsorzio necessario con tutti i contraenti - Sussistenza.
Stato
decisa il 2016-10-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641841-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - IN GENERE

Il litisconsorzio necessario ricorre, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, allorquando la situazione sostanziale plurisoggettiva dedotta in giudizio debba essere necessariamente decisa in maniera unitaria nei confronti di tutti i soggetti che ne siano partecipi, onde non privare la decisione dell'utilità connessa all'esperimento dell'azione proposta, e ciò indipendentemente dalla natura del provvedimento richiesto, non rilevando, di per sé, il fatto che la parte istante abbia richiesto una sentenza costitutiva, di condanna o meramente dichiarativa. Pertanto, ove venga dedotta la nullità di un contratto con pluralità di parti, il litisconsorzio suddetto non è configurabile quando la domanda di nullità, avente natura dichiarativa, sia stata proposta da uno dei contraenti nei confronti di uno solo degli altri, mentre è ravvisabile se la medesima azione sia stata esercitata da un terzo che assuma l'invalidità e l'inefficacia del contratto stipulato "inter alios".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)