Sez. 5, Ordinanza n. 7051 del 20/01/2009 Ud. (dep. 18/02/2009) Rv. 243233 - 01
GIUDICE DI PACE - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DELL'IMPUTATO | Sentenza di condanna a pena pecuniaria e al pagamento delle spese di costituzione della parte civile - Impugnazione dell'imputato non concernente espressamente il capo relativo al pagamento delle spese - Qualificazione come appello.
GIUDICE DI PACE - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DELL'IMPUTATO
È qualificabile come appello, e non come ricorso per cassazione, il gravame dell'imputato avverso la sentenza del giudice di pace di condanna a pena pecuniaria che, pur avendo respinto la domanda di risarcimento dei danni della parte civile, abbia condannato l'imputato al pagamento delle spese di costituzione della stessa parte civile, in virtù dell'effetto estensivo dell'impugnazione contro la condanna penale previsto dall'art. 574, comma quarto, cod. proc. pen..
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 574 com. 4, Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 37 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)