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Sez. 5, Sentenza n. 12609 del 02/03/2006 Cc. (dep. 10/04/2006) Rv. 234544 - 01

GIUDICE DI PACE - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DELL'IMPUTATO | Sentenza di condanna a pena pecuniaria con risarcimento del danno - Impugnazione dell'imputato non concernente il capo relativo alle statuizioni civili - Qualificabilità come appello.
Stato
decisa il 2006-03-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/234544-01

GIUDICE DI PACE - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DELL'IMPUTATO

È qualificabile come appello e non come ricorso per cassazione l'impugnazione proposta dall'imputato - avverso la sentenza del giudice di pace che lo abbia condannato ad una pena pecuniaria e al risarcimento del danno in favore della parte civile - qualora non sia espressamente impugnato il capo relativo alle statuizioni civili, in virtù dell'art. 574, comma quarto, cod. proc. pen. - applicabile ex art. 2 D.Lgs. n. 274 del 2000 anche nel procedimento davanti al Giudice di pace - il quale prevede che l'impugnazione dell'imputato contro la sentenza di condanna penale estende i suoi effetti alle statuizioni civili dipendenti dalla condanna.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 574 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 37 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)