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Sez. 2, Sentenza n. 721 del 23/01/1995 (Rv. 489840 - 01)

CONCESSIONI AMMINISTRATIVE IN GENERE - DI BENI | Strada appartenente agli enti territoriali minori (nella specie il Comune) - Installazione al di sotto o al di sopra della sede stradale di impianti di linee telefoniche statali - Spostamento degli stessi per esigenze di viabilità - Onere dello spostamento a carico dell'ente proprietario della strada - Ambito di operatività - Installazioni autorizzate con formale concessione o atto costitutivo di servitù - Necessità - Mancanza - Conseguenze - Opere di ampliamento della strada - Spese sostenute per lo spostamento degli impianti - Diritto al rimborso dell'amministrazione delle poste - Insussistenza.
Stato
decisa il 1995-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489840-01

CONCESSIONI AMMINISTRATIVE IN GENERE - DI BENI

Gli accordi o le disposizioni che, in attuazione degli artt. 183 del R.D. 27 febbraio 1936 n, 645 (ora sostituito dalle disposizioni, con identico contenuto, del d.p.r. 29 marzo 1973 n. 156), 13 r.d. 19 luglio 1941 n. 1198, 197 r.d. 14 settembre 1931 n. 1175, pongono a carico dell'ente proprietario della strada l'onere dello spostamento, per esigenze di viabilità, degli impianti di linee telefoniche statali collocati al di sopra o al di sotto della sede stradale, si riferiscono solo alle installazioni autorizzate con provvedimento formale di concessione (ai sensi dell'art. 6 del r.d. 3 dicembre 1933 n, 1740) o con atto costitutivo di servitù, i quali non possono desumersi dal consenso tacito prestato dall'ente pubblico (nella specie, il Comune) alla installazione ed al mantenimento degli impianti della linea telefonica o telegrafica, che è privo della forma scritta, né possono riconoscersi nel "benestare" per l'esecuzione dei lavori rilasciati per iscritto (dal Sindaco del Comune), che è privo delle necessarie indicazioni sulla durata e sulle condizioni di revocabilità della concessione, è pronunciato da soggetto incompetente e non è sottoposto al controllo dell'organo di vigilanza; conseguentemente, in mancanza del provvedimento di concessione o dell'atto impositivo della servitù, l'Amministrazione delle Poste non può pretendere dall'ente proprietario della strada (nella specie, in Comune) il rimborso delle spese sostenute per lo spostamento dei suoi impianti in seguito alle opere di ampliamento della strada.

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 45, Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 CORTE COST., Regio Decr. 27/02/1936 num. 645 art. 183 CORTE COST., Regio Decr. 08/12/1933 num. 1740 art. 6, (Cod. Strada Abrog. art. 6), Regio Decr. 19/07/1941 num. 1198 art. 13, DPR 29/03/1973 num. 156 art. 237

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)