Sez. 1, Sentenza n. 6343 del 12/07/1996 (Rv. 498517 - 01)
SERVITÙ - PREDIALI - SERVITÙ COATTIVE - PASSAGGIO DI CAVI E DI CONDUTTURE - IN GENERE | Lavori eseguiti nel fondo - Necessità di spostamento dei cavi telefonici che lo attraversano - Obbligo di rimborso all'Azienda per i servizi telefonici a carico del proprietario del fondo - Sussistenza.
SERVITÙ - PREDIALI - SERVITÙ COATTIVE - PASSAGGIO DI CAVI E DI CONDUTTURE - IN GENERE
Nell'ipotesi di servitù per il passaggio di cavi telefonici, costituita con atto di concessione a favore dell'Azienda per i servizi telefonici ed a carico della provincia, proprietaria del sottosuolo stradale, la prima ha diritto al rimborso delle spese per lo spostamenti dei cavi a seguito di lavori compiuti dall'amministrazione provinciale, trovando applicazione l'art. 237 del nuovo codice postale di cui al d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 (che ha sostituito il pressoché identico art. 183 del R.D. 27 febbraio 1936 n. 645), il quale nel prevedere la facoltà del proprietario del fondo servente di fare qualsiasi innovazione senza essere tenuto a corrispondere un'indennità, fa espressamente salva l'operatività dell'art. 45 della legge 25 giugno 1865 n. 2359, sulle espropriazioni per pubblica utilità, che - in relazione ad un analogo caso di attività svolta dal proprietario del fondo servente nel suo esclusivo interesse - pone a carico del proprietario le spese occorrenti per la conservazione o per la traslazione della servitù.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 27/02/1936 num. 645 art. 183 CORTE COST., DPR 29/03/1973 num. 156 art. 237, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 45
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)