Sez. 1, Sentenza n. 946 del 24/03/1969 (Rv. 339364 - 01)
IMPRESA E IMPRENDITORE - IMPRENDITORE - AGRICOLO - ATTIVITA AGRICOLE PER CONNESSIONE - NOZIONE.*
IMPRESA E IMPRENDITORE - IMPRENDITORE - AGRICOLO - ATTIVITA AGRICOLE PER CONNESSIONE - NOZIONE.*
Ai sensi dell'art.2135 cod.civ. sono attivita agricole per connessione quelle caratterizzate da un vincolo di accessorieta economica, rispetto a quella essenzialmente e propriamente agricola, esercitate senza autonomia organica e funzionale, e dirette a consentire una migliore e piu agevole utilizzazione del fondo (ultima parte del primo comma), e quelle che - consuetudinariamente esercitate dall'agricoltore sulla base di una modesta organizzazione aziendale - possono spiegare in concreto una favorevole incidenza sull'effettiva redditivita del fondo (secondo comma). (V. 1540-65).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2135
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)