Sez. L, Sentenza n. 2116 del 11/04/1979 (Rv. 398481 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - AGRICOLTURA - ATTIVITA DI IRRIGAZIONE SVOLTA DA UN CONSORZIO LIBERAMENTE COSTITUITO DAGLI AGRICOLTORI DI UNA DETERMINATA ZONA PER CONTO E NELL'INTERESSE DEL GRUPPO DI AZIENDE AGRICOLE DEI FONDI CONSORZIATI - NATURA AGRICOLA - CONFIGURABILITA - CONSEGUENZE IN TEMA DI ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - AGRICOLTURA - ATTIVITA DI IRRIGAZIONE SVOLTA DA UN CONSORZIO LIBERAMENTE COSTITUITO DAGLI AGRICOLTORI DI UNA DETERMINATA ZONA PER CONTO E NELL'INTERESSE DEL GRUPPO DI AZIENDE AGRICOLE DEI FONDI CONSORZIATI - NATURA AGRICOLA - CONFIGURABILITA - CONSEGUENZE IN TEMA DI ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO.*
L'attivita di irrigazione svolta da un consorzio liberamente costituito dagli agricoltori di una determinata zona, per conto e nell'interesse del gruppo di aziende agricole dei fondi consorziati idealmente riuniti, va considerata di natura agricola per connessione, come quella corrispondente esercitata dal singolo imprenditore, in quanto, essendo necessaria ad integrare il rendimento naturale della terra e a valorizzare razionalmente il prodotto, si inserisce tra le attivita qualificatrici dell'impresa agricola, in modo da formare con i rimanenti fattori della produzione un unico complesso organico; ne consegue che detta attivita e soggetta alla disciplina della tutela antinfortunistica del settore agricolo e non alle norme sull'Assicurazione obbligatoria per il settore industriale. (V 2629/75, mass n 376587; (V 964/69, mass nn 339364 e 339365; (Conf 1000/75, mass n 374392).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2135, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 206, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 207
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)