Sez. 1, Sentenza n. 2079 del 29/03/1996 Cc. (dep. 23/05/1996) Rv. 204917 - 01
Competenza - Competenza per territorio - In genere | Temporanea impossibilità di formare un collegio - Causa di spostamento della competenza per territorio - Esclusione - Ricorso agli istituti della supplenza e dell'applicazione - Necessità - Operatività di detti istituti anche nell'ordinamento giudiziario militare - Sussistenza.
Competenza - Competenza per territorio - In genere
La temporanea impossibilità di formare un collegio giudicante (nella specie, a cagione dell'astensione di uno dei magistrati che avrebbero dovuto comporlo) non può costituire causa di spostamento della competenza territoriale ad altro giudice, dovendosi far ricorso, in siffatta ipotesi, agli istituti della supplenza e dell'applicazione, da ritenere operanti anche nell'ordinamento giudiziario militare, in virtù del richiamo di cui all'art. 1 della legge 7 maggio 1981 n. 180.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 8, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 8, Legge 07/05/1981 num. 180 art. 1 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 97 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 105 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 110 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)