Sez. 3, Sentenza n. 39078 del 13/07/2009 Cc. (dep. 08/10/2009) Rv. 245344 - 01
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Lottizzazione abusiva - Configurabilità solo in caso di terreni illegittimamente frazionati e non anche nel caso di edifici già costruiti - Esclusione - Ragioni.
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA
Il reato di lottizzazione abusiva è configurabile non soltanto nel caso in cui oggetto della condotta illecita siano terreni illegittimamente frazionati, ma anche nel caso in cui si tratti di edifici già costruiti, in quanto l'alienazione frazionata dei singoli immobili, per il principio dell'accessione, è intimamente connessa al frazionamento in lotti del terreno su cui tali immobili sono stati edificati. (In motivazione la Corte ha precisato che tale esegesi non viola il divieto di analogia "in malam partem", ma è frutto di un'interpretazione logicamente estensiva dell'art. 30, d.P.R. n. 380 del 2001).
Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 CORTE COST. PENDENTE, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 30 CORTE COST. PENDENTE, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE, Preleggi art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)