Sez. 2, Sentenza n. 1252 del 14/02/1985 (Rv. 439357 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - MURO - COMUNIONE (DEL MURO) - FORZOSA - IN GENERE - DOMANDA DI DEMOLIZIONE DELLA COSTRUZIONE DETERMINANTE LA COMUNIONE DI UN MURO - DOMANDA DELLA PARTE CONVENUTA DIRETTA AD OTTENERE LA MEDIANZA COATTIVA DEL MEDESIMO MURO - CARATTERE RICONVENZIONALE - CONSEGUENZE.*
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - MURO - COMUNIONE (DEL MURO) - FORZOSA - IN GENERE - DOMANDA DI DEMOLIZIONE DELLA COSTRUZIONE DETERMINANTE LA COMUNIONE DI UN MURO - DOMANDA DELLA PARTE CONVENUTA DIRETTA AD OTTENERE LA MEDIANZA COATTIVA DEL MEDESIMO MURO - CARATTERE RICONVENZIONALE - CONSEGUENZE.*
Nel giudizio instaurato per la demolizione di una costruzione con cui sia stato reso (di fatto) comune un muro, configura una domanda riconvenzionale, inammissibile ove proposta ex novo in appello (art. 345 cod. proc. civ.), quella con cui dalla parte convenuta venga riconvenzionalmente chiesta la medianza coattiva del muro stesso, in quanto tale richiesta non è diretta esclusivamente a paralizzare la pretesa della controparte ma anche ad ampliare i limiti oggettivi della controversia, risolvendosi nell'Esercizio di un'Azione costitutiva, mirante ad ottenere una sentenza produttiva degli effetti del contratto non concluso, ai sensi dell'art. 2932 cod. civ.. (V 4/69, mass n 377775).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 874, Cod. Civ. art. 875 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2932, Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)