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Sez. L, Sentenza n. 3578 del 27/10/1975 (Rv. 377775 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IMPIEGATO PRIVATO E DI ENTE PUBBLICO ECONOMICO - IN GENERE - OPERAIO - CRITERIO DISTINTIVO - INCARICATO DELLA VENDITA NELLO SPACCIO AZIENDALE - QUALIFICA DI IMPIEGATO - SPETTANZA.*
Stato
decisa il 1975-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/377775-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IMPIEGATO PRIVATO E DI ENTE PUBBLICO ECONOMICO - IN GENERE - OPERAIO - CRITERIO DISTINTIVO - INCARICATO DELLA VENDITA NELLO SPACCIO AZIENDALE - QUALIFICA DI IMPIEGATO - SPETTANZA.*

Il criterio distintivo tra le categorie di impiegato e di operaio non sta nel carattere manuale o intellettuale dell'attivita svolta, ma nel grado della collaborazione con l'imprenditore, che e meramente esecutiva nel secondo caso e sostitutiva o integrativa di quella dell'imprenditore, con un certo grado di autonomia e di discrezionalita, nel primo caso. Bene, pertanto, il giudice del merito qualifica come impiegato l'incaricato dell'acquisto e della vendita di generi alimentari nello spaccio aziendale, ancorche la gestione di questo sia controllata dalla commissione interna. (Conf 2715/73, mass n 366221).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)