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Sez. 2, Sentenza n. 4581 del 19/04/1993 (Rv. 481908 - 01)

Provvedimenti del giudice civile - Sentenza - "Ultra ed extra petita" | Qualificazione giuridica della domanda sulla base dei fatti prospettati - Potere dovere del giudice di merito - Sussistenza - Limiti - Domanda di accertamento della qualità di legatario ed attribuzione del bene oggetto della disposizione - Attribuzione della qualità di erede testamentario da parte del giudice di merito - Illegittimità.
Stato
decisa il 1993-04-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481908-01

Provvedimenti del giudice civile - Sentenza - "Ultra ed extra petita"

Il giudice del merito ha il potere dovere di qualificare giuridicamente la domanda sulla base dei fatti prospettati e dedotti dalla parte che l'ha proposta, prescindendo dal "nomen iuris" eventualmente erroneo, che sia stato indicato nell'atto introduttivo del giudizio e nelle successive difese, ma tale potere-dovere incontra, oltre a quello dell'osservanza del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, il limite del divieto di sostituire d'ufficio un'azione diversa a quella formalmente ed espressamente proposta. Pertanto, domandato dall'attore l'accertamento e la declaratoria della sua qualità di legatario e la conseguente attribuzione in suo favore dei beni oggetto della disposizione testamentaria, il giudice di merito non ha il potere di attribuirgli la qualità di erede testamentario, con il conseguente diritto di ottenere a tale titolo una quota del patrimonio ereditario, stante la diversità tra l'azione proposta dalla parte e la "petitio hereditatis" ex art. 533 cod. civ., comportando la qualità di erede una situazione soggettiva diversa da quella del legatario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 533, Cod. Civ. art. 588, Cod. Civ. art. 649, Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)