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Sez. 1, Sentenza n. 1222 del 02/02/1995 (Rv. 490206 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA | Decisione - Fondamento su fatti costitutivi diversi da quelli dedotti. Inammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 1995-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490206-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA

Il giudice del merito ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente la domanda sulla base dei fatti dedotti dalla parte, indipendentemente dall'esattezza del "nomen iuris" attribuitole nell'atto introduttivo e in genere delle prospettazioni giuridiche di parte, mentre - oltre a dover rispettare il limite della necessaria corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (divieto di attribuire un bene della vita diverso da quello richiesto e nemmeno implicitamente compreso nella domanda o di pronunciarsi su eccezioni non proposte e non rilevabili d'ufficio) e il divieto di pronunciare su un'azione diversa da quella espressamente proposta - non può, per quanto attiene alla "causa petendi", basare la decisione su fatti costitutivi diversi da quelli dedotti, ponendo a fondamento della domanda un titolo nuovo e difforme da quello indicato. (Nella specie la S.C. ha escluso che fosse incorso nel vizio di extrapetizione o ultrapetizione il giudice di merito che, utilizzando gli elementi prospettati a fondamento della domanda e attribuendo alla parte attrice lo stesso bene della vita invocato, aveva ravvisato la costituzione tra le parti di una società di fatto laddove era stata dedotta l'esistenza - con riferimento ad epoca in cui l'istituto era disciplinato dall'art. 2140 cod, civ. - di una comunione tacita familiare. Peraltro il giudice di legittimità, oltre a sottolineare le affinità esistenti tra le due figure, ha anche rilevato che la possibilità di una qualificazione del rapporto nell'ambito societario era stata adombrata dalla stessa attrice e costituiva in sostanza una prospettazione in via gradata).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Civ. art. 2140, Cod. Civ. art. 2247

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)