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Sez. L, Sentenza n. 5160 del 09/06/1997 (Rv. 505064 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - DECADENZA | Sentenza della Corte costituzionale n.497 del 1988 - Domanda di adeguamento del valore monetario - Termine decadenziale ex art. 47 d.P.R. n.639 del 1970 - Applicazione - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1997-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505064-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - DECADENZA

Anche nella specifica materia dell'indennità per la disoccupazione involontaria (e della sua rivalutazione) la domanda giudiziale diretta a conseguire la prestazione previdenziale è proponibile entro il termine quinquennale - fissato a pena di decadenza - dell'art. 47 del d.P.R. n.639 del 1970, la cui decorrenza va individuata nella data nella quale si è resa definitiva la decisione del ricorso proposto in via amministrativa, e in ogni caso (anche per l'ipotesi di mancata proposizione del ricorso) in quella in cui la decisione si sarebbe dovuta avere, e al massimo, a partire dalla data della comunicazione del provvedimento sull'istanza di liquidazione, in cinque anni (fissati dalla norma) cui vanno peraltro aggiunti, per l'ipotesi di mancata proposizione del ricorso (almeno per i casi ricadenti sotto la disciplina degli artt. 44 e 47 d.P.R. n.639 del 1970 cit.) ulteriori trecentosessanta giorni (novanta per la proposizione del ricorso al comitato provinciale dell'Istituto previdenziale, novanta per la relativa decisione, novanta per l'eventuale impugnazione e novanta per la pronuncia di secondo grado).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1181, Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 129, DPR 30/04/1970 num. 639 art. 47 CORTE COST., Decreto Legge 02/03/1974 num. 30 art. 13 CORTE COST., Legge 06/04/1974 num. 174, DPR 24/10/1955 num. 1323 art. 7, Decreto Legge 29/03/1991 num. 103 art. 6 CORTE COST., Legge 01/06/1996 num. 166 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)