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Sez. U, Sentenza n. 772 del 13/11/1999 (Rv. 531093 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE | Commissione di vigilanza - Ambito della giurisdizione - Riparto con la giurisdizione del giudice ordinario - Criteri - Fattispecie.
Stato
decisa il 1999-11-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/531093-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE

A norma dell'art. 131, comma primo n. 1 del R.D. n. 1165 del 1938, è attribuita alla Commissione di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica la competenza a decidere sulle controversie attinenti alla prenotazione ed alla assegnazione di alloggi ed alla posizione e qualità di socio ed aspirante socio, nonché su quelle tra socio e socio ovvero tra socio e cooperativa, purché attinenti a rapporti sociali. In particolare, quanto alle controversie tra socio e cooperativa, è necessario, al fine di radicare la giurisdizione della commissione, che concorrano tanto un requisito soggettivo - costituito dalla suindicata qualità delle parti -, sia un requisito oggettivo - costituito dall'attinenza della lite al rapporto sociale -, con la conseguenza che l'assenza di quest'ultimo fa venir meno la giurisdizione della detta commissione, che spetta, pertanto, al giudice ordinario (fattispecie in tema di domanda proposta da un socio per l'esecuzione in forma specifica di un'obbligazione contrattuale estranea al rapporto sociale, quale quella scaturente dalla promessa di vendita intercorsa tra il socio e la Cooperativa avente ad oggetto non già un'alloggio della Cooperativa stessa, bensì - secondo la prospettazione dell'attore - un immobile destinato ad ufficio, come tale alienabile anche ad un terzo estraneo all'ente).

Riferimenti normativi: Legge 28/04/1938 num. 1165 art. 131 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)