Sez. U, Sentenza n. 1448 del 11/02/1998 (Rv. 512524 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMMISSIONE DI VIGILANZA | Ambito della giurisdizione - Riparto con la giurisdizione del giudice ordinario - Criteri - Fattispecie in tema di controversia tra terzi e cooperativa concernente la proprietà del bene.
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMMISSIONE DI VIGILANZA
A norma dell'art. 131 del R.D. n. 1165 del 1938, appartengono alla speciale Commissione di Vigilanza tutte le controversie relative alla qualità di socio, alla prenotazione ed assegnazione di alloggi, nonché alla validità e legittimità dell'assegnazione stessa o che, comunque, riguardino il rapporto sociale, in quanto il socio, fino alla stipulazione del mutuo individuale, è titolare di un mero interesse legittimo. Da tali controversie vanno distinte quelle che riflettono il rapporto obbligatorio tra socio e cooperativa, in correlazione e dipendenza dell'atto di assegnazione e che, attenendo a diritti soggettivi perfetti, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario (la S.C. ha, così, dichiarato rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia tra la cooperativa ed i terzi, i quali non deducevano di essere subentrati nella qualità di soci al loro "de cuius", bensì di avere acquistato la proprietà del bene per usucapione).
Riferimenti normativi: Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 art. 131 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)