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Sez. L, Sentenza n. 4151 del 01/03/2004 (Rv. 570695 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI | Termine iniziale - Decorrenza - Da un momento precedente alla proposizione della domanda amministrativa - Possibilità - Condizioni - Sussistenza di malattia professionale indennizzabile - Conoscibilità da parte dell'assicurato.
Stato
decisa il 2004-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570695-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI

La prescrizione prevista dall'art. 112 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, può iniziare a decorrere anche in un momento anteriore rispetto alla proposizione della domanda amministrativa, ove fin da tale momento esista una malattia professionale indennizzabile, e la stessa con tali caratteri sia conoscibile da parte dell'assicurato.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)