Sez. L, Sentenza n. 4151 del 01/03/2004 (Rv. 570695 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI | Termine iniziale - Decorrenza - Da un momento precedente alla proposizione della domanda amministrativa - Possibilità - Condizioni - Sussistenza di malattia professionale indennizzabile - Conoscibilità da parte dell'assicurato.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI
La prescrizione prevista dall'art. 112 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, può iniziare a decorrere anche in un momento anteriore rispetto alla proposizione della domanda amministrativa, ove fin da tale momento esista una malattia professionale indennizzabile, e la stessa con tali caratteri sia conoscibile da parte dell'assicurato.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)