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Sez. L, Sentenza n. 11785 del 02/08/2003 (Rv. 565631 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI | Termine iniziale - Decorrenza - Da un momento precedente alla proposizione della domanda amministrativa - Possibilità - Condizioni - Sussistenza di malattia professionale indennizzabile - Conoscibilità da parte dell'assicurato - Conoscibilità in particolare del nesso di causalità tra malattia e lavoro - Condizioni.
Stato
decisa il 2003-08-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/565631-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI

Il corso della prescrizione prevista dall'art. 112 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, può iniziare a decorrere anche in un momento anteriore rispetto alla proposizione della domanda amministrativa, ove fin da tale momento esista una malattia professionale indennizzabile, e la stessa con tali caratteri sia conoscibile da parte dell'assicurato. Ai fini della conoscibilità, da parte dell'assicurato, del rapporto di causalità fra la malattia e il lavoro è condizione necessaria e sufficiente che tale rapporto, acquisito patrimonio della scienza medica, sia conoscibile dai medici specializzati del settore.

Riferimenti normativi: Legge 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)