Sez. L, Sentenza n. 11072 del 13/08/2001 (Rv. 548987 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - APPELLABILITÀ (PROVVEDIMENTI APPELLABILI) - SENTENZE - SECONDO EQUITÀ | Giudizio secondo equità - Richiesta del difensore privo di mandato speciale - Inammissibilità - Appellabilità della sentenza - Esclusione - Deduzione del difetto di tale mandato in cassazione - Necessità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - APPELLABILITÀ (PROVVEDIMENTI APPELLABILI) - SENTENZE - SECONDO EQUITÀ
La richiesta di giudizio secondo equità, ex art. 114 cod. proc. civ., risolvendosi in un atto di disposizione del diritto controverso, non può essere formulata da difensore privo di mandato speciale; il difetto di tale mandato, tuttavia, può essere fatto valere soltanto col tempestivo ricorso per cassazione e non rende appellabile la sentenza ugualmente pronunciata secondo equità.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 114, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)