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Sez. 3, Ordinanza n. 10875 del 24/07/2002 (Rv. 558153 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - APPELLABILITÀ (PROVVEDIMENTI APPELLABILI) - SENTENZE - SECONDO EQUITÀ | Sentenza del giudice di pace - Domanda - Oggetto - Valore ricompreso entro i due milioni - Giudizio secondo equità - Domanda connessa di rimborso delle spese del processo - Conseguenze - Cumulo agli effetti del valore della domanda (art. 10 cod. proc. civ.) - Valore complessivo eccedente i due milioni di lire - Impugnazione della sentenza - Appello - Necessità - Ricorso per Cassazione - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2002-07-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558153-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - APPELLABILITÀ (PROVVEDIMENTI APPELLABILI) - SENTENZE - SECONDO EQUITÀ

La sentenza del giudice di pace pronunciata in causa non eccedente i due milioni di lire è legittimamente pronunciata secondo equità, ma, qualora il cumulo tra la domanda principale e quella eventualmente connessa (nella specie, richiesta di rimborso delle spese di giudizio) superi il detto importo, il mezzo di gravame esperibile avverso la detta sentenza, giusta disposto degli artt. 10, 339 cod. proc. civ., sarà l'appello e non il ricorso per cassazione che, ove proposto, andrà dichiarato inammissibile.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 114, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)