Sez. 1, Sentenza n. 13433 del 30/06/2016 (Rv. 640354 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - IN GENERE - AMBITO DI APPLICAZIONE | Intermediazione finanziaria - Modifiche alla parte V del d.lgs. n. 58 del 1998 ad opera del d.lgs. n. 75 del 2015 - Ambito di applicazione - Principio del "favor rei" - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - IN GENERE - AMBITO DI APPLICAZIONE
In materia di intermediazione finanziaria, le modifiche alla parte V del d.lgs. n. 58 del 1998 apportate dal d.lgs. n. 72 del 2015 non si applicano alle violazioni commesse prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione adottate dalla Consob e dalla Banca d'Italia, poiché in tal senso dispone l'art. 6 del d.lgs. n. 72 cit., né trova applicazione alle sanzioni amministrative, in assenza di una specifica disposizione amministrativa, il principio cd. del "favor rei", di matrice penalistica. Tale interpretazione non viola i principi convenzionali enunciati dalla Corte EDU nella sentenza 4 marzo 2014 (Grande Stevens ed altri c/o Italia) - secondo la quale l'avvio di un procedimento penale a seguito delle sanzioni amministrative comminate sui medesimi fatti violerebbe il principio del "ne bis in idem" - atteso che tali principi non possono indurre a ritenere che una sanzione, qualificata come amministrativa dal diritto interno, abbia sempre ed a tutti gli effetti natura sostanzialmente penale, con conseguente irrilevanza di un'eventuale questione di costituzionalità ai sensi dell'art. 117 Cost.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 190 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 190 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 12/05/2015 num. 72 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/05/2015 num. 72 art. 6 CORTE COST., Costituzione art. 117 CORTE COST., Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Preleggi art. 11 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)