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Sez. 2 - , Sentenza n. 20647 del 08/08/2018 (Rv. 650003 - 03)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI - VIOLAZIONI FINANZIARIE | Violazione della disciplina antiriciclaggio - Omessa segnalazione - Disciplina ex art. 58 del d.lgs. n. 231 del 2007, come modificato dall'art. 5 del d.lgs. n. 90 del 2017 - Applicabilità anche ai procedimenti sanzionatori non ancora conclusi con provvedimento caratterizzato da definitività - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/650003-03

SANZIONI AMMINISTRATIVE - DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI - VIOLAZIONI FINANZIARIE

In tema di normativa antiriciclaggio, la sopravvenuta modifica, introdotta dall'art. 5 del d.lgs. n. 90 del 2017, della disciplina prevista dall'art. 58 del d.lgs. n. 231 del 2007 per l'omessa segnalazione di operazioni sospette trova applicazione, in virtù del principio del "favor rei", trattandosi di regolamentazione più favorevole all'incolpato, anche relativamente ai procedimenti iniziati anteriormente all'entrata in vigore della detta modifica che, a tale data, non si siano conclusi con un provvedimento dotato del carattere di definitività.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/05/2017 num. 90 art. 5, Decreto Legisl. 21/11/2007 num. 231 art. 69, Decreto Legisl. 21/11/2007 num. 231 art. 68, Decreto Legisl. 21/11/2007 num. 231 art. 74, Decreto Legisl. 21/11/2007 num. 231 art. 58, Decreto Legge 03/05/1991 num. 143 art. 3, Decreto Legge 03/05/1991 num. 143 art. 6 com. 3, Legge 05/07/1991 num. 197 art. 1, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 11, Preleggi art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)