Sez. 5, Sentenza n. 23273 del 28/08/2024 (Rv. 672077-01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | Rimborso di crediti IVA per cessazione effettiva dell'attività - Dichiarazione fiscale del curatore fallimentare ai fini della compensazione - Inequivoca volontà di non perdere il credito - Idoneità - Prescrizione decennale.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI
Il diritto al rimborso dell'eccedenza IVA per cessazione dell'attività, ai sensi dell'art. 30, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, sorge al momento della cessazione effettiva della medesima, per
cui l'anteriore esposizione nella dichiarazione, ai fini della compensazione o della detrazione, ad opera del curatore fallimentare, manifesta la inequivocabile volontà di ottenere il rimborso del credito, soggetto al termine di prescrizione ordinario decennale.
DPR 26/10/1972 num. 633 art. 30 com. 2 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 30 com. 4 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 74 bis CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)