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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 5024 del 12/03/2015 (Rv. 634741 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | Imprese cessate o fallite Crediti di imposta risultanti alla cessazione dell'attività - Richiesta di rimborso - Disciplina applicabile - Art. 30 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Conseguenze - Termine di prescrizione decennale - Applicabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634741-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI

In tema di IVA, la richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta, formulata dalle imprese cessate o fallite, le quali, non proseguendo l'attività, non possono portare in detrazione l'eccedenza l'anno successivo, è regolata dall'art. 30, secondo comma (ora primo comma), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sicché è soggetta al termine di prescrizione ordinario decennale e non a quello biennale di cui all'art. 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, applicabile in via sussidiaria e residuale, in mancanza di disposizioni specifiche.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 30 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38 bis CORTE COST., DPR 14/10/1999 num. 542 art. 11 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)