Sez. 5, Sentenza n. 6023 del 02/05/1985 Ud. (dep. 17/06/1985) Rv. 169795 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - FORME - ORDINANZA - SENTENZA - DECLARATORIA DI INCOMPETENZA PER MATERIA - NATURA DI SENTENZA - FORMA DI ORDINANZA - IRRILEVANZA.*
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - FORME - ORDINANZA - SENTENZA - DECLARATORIA DI INCOMPETENZA PER MATERIA - NATURA DI SENTENZA - FORMA DI ORDINANZA - IRRILEVANZA.*
Nell'ipotesi in cui il giudice qualora risulti nel dibattimento che il fatto sia più grave rispetto a quello enunciato nel decreto di citazione dichiari la propria incompetenza per materia od ordini la trasmissione degli Atti al pubblico ministero, il provvedimento adottato ha natura di sentenza, anche se sia stato erroneamente definito come ordinanza. (Conf mass n 154587).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 35, Cod. Proc. Pen. art. 148
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)