Sez. 1, Sentenza n. 1059 del 17/05/1982 Cc. (dep. 13/07/1982) Rv. 154587 - 01
COMPETENZA PENALE - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE - INCOMPETENZA - IN GENERE - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA - IN GENERE - FATTO DIVERSO O PIÙ GRAVE EMERSO IN DIBATTIMENTO - SENTENZA DI INCOMPETENZA - PROVVEDIMENTO EMESSO NELLA FORMA DELL'ORDINANZA - NATURA SOSTANZIALE DI SENTENZA - SUSSISTENZA.*
COMPETENZA PENALE - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE - INCOMPETENZA - IN GENERE - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA - IN GENERE - FATTO DIVERSO O PIÙ GRAVE EMERSO IN DIBATTIMENTO - SENTENZA DI INCOMPETENZA - PROVVEDIMENTO EMESSO NELLA FORMA DELL'ORDINANZA - NATURA SOSTANZIALE DI SENTENZA - SUSSISTENZA.*
A norma dell'art. 35 comma primo inciso secondo cod. proc. pen., quando il giudice ritiene che il reato eccede la propria Competenza, perché il fatto è risultato nel dibattimento diverso ovvero più grave di quello enunciato nella ordinanza di rinvio a giudizio, deve dichiarare con sentenza la propria incompetenza ed ordinare la trasmissione degli Atti al pubblico ministero. Nell'ipotesi in cui il provvedimento venga reso nella Forma dell'ordinanza in luogo della sentenza, tale erronea Forma non altera la sostanza di sentenza declinatoria di Competenza per diversità del fatto. Consegue che il pubblico ministero deve ugualmente esercitare la Azione penale per il diverso fatto - reato. (Conf mass n 136305; (contra mass n 146809).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 35 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)