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Sez. 5, Sentenza n. 28761 del 23/12/2005 (Rv. 586640 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | INVIM - Definizione agevolata delle controversie pendenti ex art. 3 - Bis del d.l. n. 16 del 1993 - Determinazione dell'importo dovuto - Computo in diminuzione di quanto già versato - Modalità applicativa.
Stato
decisa il 2005-12-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586640-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono dell'INVIM, l'art. 3-bis del d.l. 23 gennaio 1993, n. 16, come convertito nella legge 24 marzo 1993, n. 75, nell'introdurre al comma 1 la possibilità di definire le controversie pendenti in materia "mediante il pagamento della metà dell'imposta conseguente all'accertamento in rettifica e con abbandono delle sanzioni", prevedendo che le imposte già corrisposte a seguito dell'accertamento siano "computate in diminuzione delle somme dovute per la definizione", comporta che le somme precedentemente corrisposte dal contribuente siano computate sull'imposta accertata dall'ufficio finanziario con l'avviso, e non sulla minore somma - vale a dire la metà - dovuta per la definizione della pendenza tributaria.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/01/1993 num. 16 art. 3, Legge 24/03/1993 num. 75 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)