Sez. 5, Sentenza n. 15856 del 12/07/2006 (Rv. 592105 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Art. 3 bis del d.l. n. 16 del 1993 - Definizione delle pendenze tributarie - Lite pendente - Nozione - Impugnazione di avviso di liquidazione conseguente ad avviso di accertamento divenuto definitivo - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale, e con riferimento alla definizione agevolata delle pendenze tributarie prevista dall'art. 3 bis del decreto - legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, costituendo controversia pendente soltanto quella riguardante l'accertamento dell'esistenza e dell'entità dei presupposti dell'imposizione, non è suscettibile di condono l'impugnazione dell'avviso di liquidazione che abbia fatto seguito ad un avviso di accertamento divenuto definitivo, in quanto tale atto (nella specie, un avviso di liquidazione relativo ad INVIM decennale), esaurendosi nella determinazione della somma dovuta in base al precedente avviso, non integra un nuovo atto impositivo, ma costituisce l'atto conclusivo di un subprocedimento che presuppone l'avvenuta definizione di ogni questione in ordine alla debenza dell'imposta, e resta quindi sindacabile esclusivamente per vizi propri, non anche per questioni attinenti all'accertamento.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/01/1993 num. 16 art. 3 bis, Legge 24/03/1993 num. 75 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 20
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)