Sez. 3, Sentenza n. 21758 del 29/07/2025 (Rv. 675886-03)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROTOCOLLI - PRIMO PROTOCOLLO - DIRITTO AL RISPETTO DEI BENI - DIRITTO DI PROPRIETA' - PRIVAZIONE - IN GENERE | Equa soddisfazione ex art. 41 CEDU - Caratteristiche - Liquidazione compiuta dalla Corte EDU – Sindacabilità innanzi il giudice nazionale - Esclusione - Fondamento.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROTOCOLLI - PRIMO PROTOCOLLO - DIRITTO AL RISPETTO DEI BENI - DIRITTO DI PROPRIETA' - PRIVAZIONE - IN GENERE
L'equa soddisfazione di cui all'art. 41 CEDU - la quale, alla stregua della giurisprudenza della Corte EDU, deve ripristinare lo status quo "nel miglior modo possibile" e tener conto di tutti i pregiudizi causalmente collegati alla violazione della Convenzione, in termini di perdite subìte così come di mancato guadagno, non potendo essere accordata per la quota di danno di cui la vittima sia corresponsabile - non è ulteriormente sindacabile da parte del giudice nazionale, dal momento che la possibilità, per le parti, di rimetterla in discussione dinanzi allo stesso si tradurrebbe in un'impugnazione della decisione adottata dalla Corte di Strasburgo, non consentita dalla Convenzione e giuridicamente impossibile.
Conv. Eur. Dir. Uomo art. 41, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 1223
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)