Sez. L, Sentenza n. 11145 del 05/11/1998 (Rv. 520406 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - PROPOSTA - ACCETTAZIONE - IN GENERE | Lettera di assunzione di lavoratore contenente invito a sottoscrivere per accettazione - Predisposizione della dizione "per ricevuta" da parte dello stesso datore di lavoro - Qualificazione del giudice di merito della sottoscrizione quale accettazione contrattuale - Violazione del principio della non rilevanza della sottoscrizione per ricevuta come accettazione contrattuale - Insussistenza - Fattispecie relativa a patto di prova.
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - PROPOSTA - ACCETTAZIONE - IN GENERE
Il principio secondo cui la mera sottoscrizione per ricevuta di una proposta contrattuale non comporta la manifestazione della volontà di accettazione della proposta stessa non è contraddetto nel caso in cui il giudice di merito, in relazione a lettera di assunzione di un lavoratore, ritenga che la dizione "per ricevuta" predisposta dallo stesso datore di lavoro in calce alla medesima non valga escludere la prevalente rilevanza, sotto il profilo della ricostruzione della volontà delle parti, della frase immediatamente precedente con cui il lavoratore era invitato a restituire copia della lettera in segno di completa accettazione. (Nella specie, la conclusione del contratto di lavoro con le modalità in questione era rilevante ai fini della validità del patto di prova; in sede di legittimità - come rilevato dalla S.C. - la decisione del giudice di merito non era stata censurata anche per vizio di motivazione).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)