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Sez. L, Sentenza n. 9130 del 04/09/1990 (Rv. 469183 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - PROPOSTA - ACCETTAZIONE - IN GENERE - SOTTOSCRIZIONE "PER RICEVUTA" DELLA PROPOSTA - ACCETTAZIONE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - VALORE DI ACCETTAZIONE ATTRIBUITO DALLA PROPOSTA ALLA FIRMA "PER RICEVUTA" - INEFFICACIA.*
Stato
decisa il 1990-09-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/469183-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - PROPOSTA - ACCETTAZIONE - IN GENERE - SOTTOSCRIZIONE "PER RICEVUTA" DELLA PROPOSTA - ACCETTAZIONE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - VALORE DI ACCETTAZIONE ATTRIBUITO DALLA PROPOSTA ALLA FIRMA "PER RICEVUTA" - INEFFICACIA.*

La proposta contrattuale di una parte, comunicata alla controparte e da quest'ultima sottoscritta con l'espressa specificazione "per ricevuta", non può considerarsi come accettata, atteso che la mera sottoscrizione "per ricevuta", secondo il significato proprio di questa espressione, attiene solo all'avvenuta ricezione dell'atto, ma non comporta anche la manifestazione di volontà di accettazione della proposta stessa, ancorché nel testo di quest'ultima la firma "per ricevuta" sia definita come avente valore di accettazione, restando tale clausola del pari improduttiva di effetti nei confronti del detto sottoscrittore in Mancanza di accettazione della stessa proposta che la contenga. (V 6741/87, mass n 454953; (V 1894/87, mass n 451210).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1326

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)