Sez. 5, Sentenza n. 11985 del 07/12/2017 Cc. (dep. 15/03/2018) Rv. 272939 - 01
MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - OGGETTO | Motivazione - Requisito dell'autonoma valutazione - Riferimento alla motivazione nel suo complesso - Sussistenza - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - OGGETTO
In tema di motivazione delle ordinanze cautelari, il requisito dell'autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, previsto espressamente dall'art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., così come modificato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, deve riferirsi alla motivazione del provvedimento nel suo complesso e non a ciascuna contestazione e ad ogni singolo indagato, poichè con esso si esprime l'esito finale della verifica compiuta dal giudice sulla richiesta cautelare. (Nella specie, la Corte ha ritenuto sussistente l'autonoma valutazione da parte del giudice delle indagini preliminari in relazione ad una misura cautelare reale di sequestro preventivo, rilevando che questi si era discostato dalle richieste del pubblico ministero per tre significativi aspetti, dei quali aveva dato adeguatamente ragione, condividendo nel resto le richieste).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 com. 1 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge 16/04/2015 num. 47
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)